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Stalking e atti persecutori View larger

Stalking e atti persecutori

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Con l'articolo 612-bis identificato con il nomen iuris di "atti persecutori", lo stalking è diventato reato, collocato tra i delitti contro la libertà morale per il quale la sanzione oscilla tra i sei mesi e i quattro anni di carcere, salvo un aggravamento di pena fino a due terzi in caso di recidiva, fino alla metà - con procedibilità d'ufficio - se il fatto è commesso nei confronti di un minore.

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    Nella seduta del 14 novembre 2008 della Commissione di Giustizia è stato adottato il testo in tema di misure contro gli atti persecutori e omofobia, che inserisce nel nostro codice penale dopo l'articolo 612 e quindi nella sezione "Delitti contro la libertà morale" l'articolo 612-bis identificandolo con il nomen iuris di "atti persecutori". Lo stalking è diventato reato, collocato tra i delitti contro la libertà morale per il quale la sanzione oscilla tra i sei mesi e i quattro anni di carcere, salvo un aggravamento di pena fino a due terzi in caso di recidiva, fino alla metà - con procedibilità d'ufficio - se il fatto è commesso nei confronti di un minore.

    Altezza21
    Larghezza15
    Profondità0,03
    Peso0,100
    AutoreCaldaroni, Alessandro
    Pagine44

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Stalking e atti persecutori

Stalking e atti persecutori

Con l'articolo 612-bis identificato con il nomen iuris di "atti persecutori", lo stalking è diventato reato, collocato tra i delitti contro la libertà morale per il quale la sanzione oscilla tra i sei mesi e i quattro anni di carcere, salvo un aggravamento di pena fino a due terzi in caso di recidiva, fino alla metà - con procedibilità d'ufficio - se il fatto è commesso nei confronti di un minore.